LEGGE 31 dicembre 2012 , n. 247  

Nuova  disciplina   dell'ordinamento   della   professione   forense.
(13G00018) 
(GU n.15 del 18-1-2013)
 
 Vigente al: 18-1-2013  
 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disciplina dell'ordinamento forense 
 
  1. La presente legge, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,
della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina
la professione di avvocato. 
  2. L'ordinamento forense, stante  la  specificita'  della  funzione
difensiva e in considerazione della primaria  rilevanza  giuridica  e
sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: 
    a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio  della  professione
di  avvocato  e,  nell'interesse  pubblico,  assicura  la   idoneita'
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide; 
    b)  garantisce  l'indipendenza  e  l'autonomia  degli   avvocati,
indispensabili condizioni  dell'effettivita'  della  difesa  e  della
tutela dei diritti; 
    c) tutela l'affidamento della collettivita'  e  della  clientela,
prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la  cura
della qualita' ed efficacia della prestazione professionale; 
    d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e  l'accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri  di
valorizzazione del merito. 
  3.  All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede   mediante
regolamenti adottati con decreto del  Ministro  della  giustizia,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo  parere
del Consiglio nazionale forense (CNF)  e,  per  le  sole  materie  di
interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni  dalla
richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine   territoriali   e   le
associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che
siano state individuate come maggiormente  rappresentative  dal  CNF.
Gli schemi dei  regolamenti  sono  trasmessi  alle  Camere,  ciascuno
corredato di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,  ove  gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche'  su
di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri  da  parte  delle
Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque
adottati. 
  5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al  comma  3  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Entro quattro anni dalla data di entrata in  vigore  dell'ultimo
dei regolamenti di cui al comma 3 possono  essere  adottate,  con  la
medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie  disposizioni
integrative e correttive. 
                               Art. 2 
 
 
              Disciplina della professione di avvocato 
 
  1.  L'avvocato  e'  un  libero  professionista  che,  in  liberta',
autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 5 e 6. 
  2.  L'avvocato  ha  la   funzione   di   garantire   al   cittadino
l'effettivita' della tutela dei diritti. 
  3.  L'iscrizione  ad  un  albo  circondariale  e'  condizione   per
l'esercizio della professione di avvocato.  Possono  essere  iscritti
coloro che, in possesso  del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46,
ovvero l'esame di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
avvocato prima della data di entrata in vigore della presente  legge.
Possono essere altresi' iscritti:  a)  coloro  che  hanno  svolto  le
funzioni  di  magistrato  ordinario,  di  magistrato   militare,   di
magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello  Stato,  e
che abbiano cessato  le  dette  funzioni  senza  essere  incorsi  nel
provvedimento  disciplinare  della   censura   o   in   provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei  successivi  due  anni,  non
puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto  le
proprie  funzioni  negli  ultimi  quattro   anni   antecedenti   alla
cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo  cinque  anni
di insegnamento di materie  giuridiche.  L'avvocato  puo'  esercitare
l'attivita' di difesa davanti  a  tutti  gli  organi  giurisdizionali
della  Repubblica.  Per  esercitarla   davanti   alle   giurisdizioni
superiori   deve   essere   iscritto   all'albo   speciale   regolato
dall'articolo 22. Restano iscritti  agli  albi  circondariali  coloro
che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino  iscritti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla
legge e alle regole deontologiche. 
  5. Sono attivita'  esclusive  dell'avvocato,  fatti  salvi  i  casi
espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e
la difesa nei giudizi davanti a tutti gli  organi  giurisdizionali  e
nelle procedure arbitrali rituali. 
  6.  Fuori  dei  casi  in  cui  ricorrono  competenze  espressamente
individuate relative a specifici  settori  del  diritto  e  che  sono
previste  dalla   legge   per   gli   esercenti   altre   professioni
regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza  legale  e  di
assistenza  legale   stragiudiziale,   ove   connessa   all'attivita'
giurisdizionale,  se  svolta  in  modo  continuativo,  sistematico  e
organizzato, e' di competenza degli avvocati. E' comunque  consentita
l'instaurazione  di  rapporti  di  lavoro   subordinato   ovvero   la
stipulazione di contratti di  prestazione  di  opera  continuativa  e
coordinata, aventi ad oggetto la  consulenza  e  l'assistenza  legale
stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro  o  del
soggetto  in  favore  del  quale  l'opera  viene  prestata.   Se   il
destinatario delle predette  attivita'  e'  costituito  in  forma  di
societa', tali attivita' possono essere  altresi'  svolte  in  favore
dell'eventuale societa' controllante,  controllata  o  collegata,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.  Se  il  destinatario  e'
un'associazione o un ente esponenziale nelle  diverse  articolazioni,
purche' portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile  ad
un gruppo non  occasionale,  tali  attivita'  possono  essere  svolte
esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze  istituzionali
e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. 
  7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro  che
siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale,  nonche'  agli
avvocati dello Stato. 
  8. L'uso del titolo e' vietato a chi sia stato radiato. 
                               Art. 3 
 
 
                        Doveri e deontologia 
 
  1. L'esercizio  dell'attivita'  di  avvocato  deve  essere  fondato
sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale  e  del
giudizio  intellettuale.  L'avvocato  ha  obbligo,  se  chiamato,  di
prestare  la  difesa  d'ufficio,  in  quanto  iscritto  nell'apposito
elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 
  2. La professione forense deve essere esercitata con  indipendenza,
lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza,  tenendo
conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della
corretta e leale concorrenza. 
  3. L'avvocato esercita la  professione  uniformandosi  ai  principi
contenuti nel codice deontologico emanato  dal  CNF  ai  sensi  degli
articoli  35,  comma  1,  lettera  d),  e  65,  comma  5.  Il  codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento che  l'avvocato  e'
tenuto ad osservare in  via  generale  e,  specificamente,  nei  suoi
rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con
altri professionisti. Il codice deontologico espressamente  individua
fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di
un pubblico interesse al corretto esercizio della professione,  hanno
rilevanza disciplinare. Tali  norme,  per  quanto  possibile,  devono
essere   caratterizzate   dall'osservanza   del    principio    della
tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione
della sanzione applicabile. 
  4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi  aggiornamenti
sono pubblicati e resi accessibili a  chiunque  secondo  disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Il
codice deontologico entra in vigore  decorsi  sessanta  giorni  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 4 
 
 
            Associazioni tra avvocati e multidisciplinari 
 
  1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente  o
con  la  partecipazione  ad  associazioni  tra  avvocati.  L'incarico
professionale  e'  tuttavia  sempre  conferito  all'avvocato  in  via
personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo'
pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza  intellettuale
o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico  che  gli
e' conferito. E' nullo ogni patto contrario. 
  2.  Allo  scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni  anche  a
carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di
cui al comma 1, oltre agli iscritti  all'albo  forense,  anche  altri
liberi professionisti appartenenti  alle  categorie  individuate  con
regolamento del Ministro della giustizia ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 3 e seguenti.  La  professione  forense  puo'  essere  altresi'
esercitata da un avvocato che partecipa  ad  associazioni  costituite
fra altri liberi professionisti. 
  3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo  coloro
che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono
iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel  cui
circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  lettera
l). La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova
il centro principale degli  affari.  Gli  associati  hanno  domicilio
professionale   nella   sede    della    associazione.    L'attivita'
professionale svolta dagli associati da' luogo  agli  obblighi  e  ai
diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 
  4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione. 
  5. Le associazioni tra professionisti possono indicare  l'esercizio
di attivita' proprie della professione forense  fra  quelle  previste
nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi  comunicazione  a
terzi, solo se tra gli associati vi e' almeno  un  avvocato  iscritto
all'albo. 
  6. La violazione di quanto previsto ai  commi  4  e  5  costituisce
illecito disciplinare. 
  7. I redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono  determinati
secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che  esercitano
la professione in modo individuale. 
  8. Gli avvocati e le  associazioni  di  cui  al  presente  articolo
possono   stipulare   fra   loro   contratti   di   associazione   in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549  e  seguenti  del  codice
civile. 
  9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per  un
periodo non inferiore  ad  un  anno  con  provvedimento  disciplinare
definitivo. Puo'  essere  escluso  per  effetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 2286 del codice civile. 
  10.  Le  associazioni  che  hanno  ad  oggetto  esclusivamente   lo
svolgimento di attivita' professionale  non  sono  assoggettate  alle
procedure fallimentari e concorsuali. 
                               Art. 5 
 
 
Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della  professione
                     forense in forma societaria 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione  della  rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le societa'  tra  avvocati.  Il
decreto legislativo  e'  adottato  su  proposta  del  Ministro  della
giustizia, sentito il CNF, e successivamente  trasmesso  alle  Camere
perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni  competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il  parere
e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del  parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta  giorni  antecedenti
allo spirare  del  termine  previsto  per  l'emanazione  del  decreto
legislativo,  o  successivamente,  la  scadenza  di  quest'ultimo  e'
prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare  disposizioni
correttive e integrative, con lo stesso procedimento  e  in  base  ai
medesimi principi  e  criteri  direttivi  previsti  per  l'emanazione
dell'originario decreto. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che l'esercizio della professione forense  in  forma
societaria sia  consentito  esclusivamente  a  societa'  di  persone,
societa' di  capitali  o  societa'  cooperative,  i  cui  soci  siano
avvocati iscritti all'albo; 
    b) prevedere che ciascun avvocato possa far  parte  di  una  sola
societa' di cui alla lettera a); 
    c) prevedere che la  denominazione  o  ragione  sociale  contenga
l'indicazione: «societa' tra avvocati»; 
    d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra  avvocati
prevedendo che i suoi componenti non  possano  essere  estranei  alla
compagine sociale; 
    e)  stabilire  che  l'incarico  professionale,   conferito   alla
societa' ed eseguito secondo il principio  della  personalita'  della
prestazione professionale,  possa  essere  svolto  soltanto  da  soci
professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; 
    f) prevedere che la responsabilita' della societa' e  quella  dei
soci non escludano  la  responsabilita'  del  professionista  che  ha
eseguito la prestazione; 
    g) prevedere che la societa' tra avvocati  sia  iscritta  in  una
apposita sezione speciale dell'albo tenuto  dall'ordine  territoriale
nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; 
    h) regolare la responsabilita' disciplinare  della  societa'  tra
avvocati, stabilendo che  essa  e'  tenuta  al  rispetto  del  codice
deontologico forense ed  e'  soggetta  alla  competenza  disciplinare
dell'ordine di appartenenza; 
    i) stabilire che la sospensione, cancellazione o  radiazione  del
socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione
dalla societa'; 
    l) qualificare i redditi prodotti  dalla  societa'  tra  avvocati
quali redditi di lavoro autonomo  anche  ai  fini  previdenziali,  ai
sensi del capo V del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
    m) stabilire che l'esercizio della professione forense  in  forma
societaria   non   costituisce    attivita'    d'impresa    e    che,
conseguentemente,  la  societa'  tra  avvocati  non  e'  soggetta  al
fallimento  e  alle  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle   di
composizione delle crisi da sovraindebitamento; 
    n) prevedere che alla societa' tra  avvocati  si  applichino,  in
quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della  professione
di avvocato in forma societaria  di  cui  al  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 96. 
  3. Dall'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
                        Segreto professionale 
 
  1. L'avvocato e' tenuto verso  terzi,  nell'interesse  della  parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale  e  del
massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese  nell'attivita'
di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento
dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  nei
confronti  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori  anche  occasionali
dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il  tirocinio  presso
lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da  loro  apprese
nella loro qualita' o per effetto dell'attivita'  svolta.  L'avvocato
e' tenuto ad  adoperarsi  affinche'  anche  da  tali  soggetti  siano
osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 
  3. L'avvocato, i suoi collaboratori  e  i  dipendenti  non  possono
essere  obbligati  a  deporre  nei  procedimenti  e  nei  giudizi  di
qualunque  specie  su  cio'  di  cui  siano   venuti   a   conoscenza
nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o
in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi  i  casi  previsti  dalla
legge. 
  4. La violazione degli obblighi  di  cui  al  comma  1  costituisce
illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2
costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di
collaborazione o di dipendenza. 
                               Art. 7 
 
 
                    Prescrizioni per il domicilio 
 
  1.  L'avvocato  deve  iscriversi  nell'albo  del  circondario   del
tribunale ove ha domicilio professionale, di regola  coincidente  con
il luogo in cui svolge la professione in  modo  prevalente,  come  da
attestazione scritta da inserire nel fascicolo  personale  e  da  cui
deve anche risultare se sussistano rapporti di  parentela,  coniugio,
affinita' e convivenza  con  magistrati,  rilevanti  in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata  dall'iscritto
all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza,  ogni
comunicazione del consiglio dell'ordine di  appartenenza  si  intende
validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato. 
  2. Gli ordini professionali presso  cui  i  singoli  avvocati  sono
iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle  pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati  dagli
iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di  atti  e
comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. 
  3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del
tribunale  ove  ha   domicilio   professionale   ne   da'   immediata
comunicazione scritta sia all'ordine di  iscrizione,  sia  all'ordine
del luogo ove si trova l'ufficio. 
  4. Presso ogni ordine e' tenuto un elenco degli  avvocati  iscritti
in altri albi  che  abbiano  ufficio  nel  circondario  ove  ha  sede
l'ordine. 
  5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione  all'estero
e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione  nell'albo
del circondario del  tribunale  ove  avevano  l'ultimo  domicilio  in
Italia. Resta fermo  per  gli  avvocati  di  cui  al  presente  comma
l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo. 
  6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  3  costituisce
illecito disciplinare. 
                               Art. 8 
 
 
                           Impegno solenne 
 
  1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato  assume  dinanzi
al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare  i
relativi doveri, secondo  la  formula:  «Consapevole  della  dignita'
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad
osservare con lealta', onore e diligenza i doveri  della  professione
di avvocato per i fini della giustizia  ed  a  tutela  dell'assistito
nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento». 
                               Art. 9 
 
 
                          Specializzazioni 
 
  1. E' riconosciuta agli avvocati  la  possibilita'  di  ottenere  e
indicare  il  titolo  di  specialista  secondo  modalita'  che   sono
stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente  articolo,  con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo  parere  del
CNF, ai sensi dell'articolo 1. 
  2. Il titolo di specialista si puo' conseguire  all'esito  positivo
di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel
settore di specializzazione. 
  3. I percorsi formativi,  le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati  presso
le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli
ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi  di  alta
formazione  per  il  conseguimento   del   titolo   di   specialista.
All'attuazione  del  presente   comma   le   universita'   provvedono
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  per  comprovata
esperienza   professionale   maturata   nel   settore   oggetto    di
specializzazione e' riservato  agli  avvocati  che  abbiano  maturato
un'anzianita'    di    iscrizione    all'albo     degli     avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di  almeno  otto  anni  e  che
dimostrino  di  avere  esercitato  in  modo  assiduo,  prevalente   e
continuativo  attivita'  professionale  in   uno   dei   settori   di
specializzazione negli ultimi cinque anni. 
  5. L'attribuzione  del  titolo  di  specialista  sulla  base  della
valutazione  della  partecipazione  ai  corsi  relativi  ai  percorsi
formativi  nonche'  dei  titoli  ai  fini  della  valutazione   della
comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva  al  CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e  i  criteri
sulla base dei  quali  valutare  l'esercizio  assiduo,  prevalente  e
continuativo  di  attivita'  professionale  in  uno  dei  settori  di
specializzazione. 
  6. Il titolo di specialista puo' essere revocato esclusivamente dal
CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. 
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta  riserva
di attivita' professionale. 
  8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche
e coloro che, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare
il relativo titolo con le opportune specificazioni. 
                               Art. 10 
 
 
            Informazioni sull'esercizio della professione 
 
  1. E' consentita  all'avvocato  la  pubblicita'  informativa  sulla
propria  attivita'  professionale,  sull'organizzazione  e  struttura
dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli  scientifici
e professionali posseduti. 
  2. La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con
qualunque  mezzo,  anche  informatico,  debbono  essere  trasparenti,
veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  comparative  con  altri
professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 
  3. In ogni caso le informazioni  offerte  devono  fare  riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 
  4.  L'inosservanza  delle  disposizioni   del   presente   articolo
costituisce illecito disciplinare. 
                               Art. 11 
 
 
                         Formazione continua 
 
  1. L'avvocato  ha  l'obbligo  di  curare  il  continuo  e  costante
aggiornamento della  propria  competenza  professionale  al  fine  di
assicurare  la  qualita'  delle  prestazioni   professionali   e   di
contribuire al migliore esercizio  della  professione  nell'interesse
dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. 
  2. Sono esentati dall'obbligo di  cui  al  comma  1:  gli  avvocati
sospesi dall'esercizio  professionale,  ai  sensi  dell'articolo  20,
comma  1,  per  il  periodo  del  loro  mandato;  gli  avvocati  dopo
venticinque anni di iscrizione all'albo  o  dopo  il  compimento  del
sessantesimo anno di  eta';  i  componenti  di  organi  con  funzioni
legislative e i componenti del Parlamento  europeo;  i  docenti  e  i
ricercatori confermati delle universita' in materie giuridiche. 
  3.  Il  CNF  stabilisce  le   modalita'   e   le   condizioni   per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli  iscritti
e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di  aggiornamento
a cura degli ordini territoriali, delle  associazioni  forensi  e  di
terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi. 
  4. L'attivita' di  formazione  svolta  dagli  ordini  territoriali,
anche  in  cooperazione  o  convenzione  con  altri   soggetti,   non
costituisce attivita' commerciale e non puo' avere fini di lucro. 
  5. Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  ad  esse  attribuite
dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare
l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed
eventi di formazione professionale per avvocati. 
                               Art. 12 
 
 
Assicurazione per la responsabilita' civile  e  assicurazione  contro
                            gli infortuni 
 
  1. L'avvocato, l'associazione  o  la  societa'  fra  professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,  associazioni  ed  enti
previdenziali  forensi,  polizza  assicurativa  a   copertura   della
responsabilita' civile derivante  dall'esercizio  della  professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende  noti  al
cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 
  2.   All'avvocato,   all'associazione   o   alla    societa'    tra
professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche  per  il  tramite
delle associazioni  e  degli  enti  previdenziali  forensi,  apposita
polizza a copertura degli infortuni  derivanti  a  se'  e  ai  propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza  dell'attivita'
svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali  dello
studio legale, anche in qualita'  di  sostituto  o  di  collaboratore
esterno occasionale. 
  3.  Degli  estremi  delle  polizze  assicurative  e  di  ogni  loro
successiva variazione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine. 
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste  nel  presente
articolo costituisce illecito disciplinare. 
  5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono
stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF. 
                               Art. 13 
 
 
                Conferimento dell'incarico e compenso 
 
  1. L'avvocato puo'  esercitare  l'incarico  professionale  anche  a
proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. 
  2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito  di  regola
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 
  3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione
a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto  uno
o piu' affari, in base all'assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione
della prestazione, per singole fasi  o  prestazioni  o  per  l'intera
attivita', a percentuale  sul  valore  dell'affare  o  su  quanto  si
prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a  livello   strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione. 
  4. Sono vietati i patti con  i  quali  l'avvocato  percepisca  come
compenso in tutto o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della
prestazione o della ragione litigiosa. 
  5. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di
trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare  in  forma
scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la
prevedibile misura del  costo  della  prestazione,  distinguendo  fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 
  6. I parametri indicati nel  decreto  emanato  dal  Ministro  della
giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo
1,  comma  3,  si   applicano   quando   all'atto   dell'incarico   o
successivamente il  compenso  non  sia  stato  determinato  in  forma
scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in  caso
di liquidazione  giudiziale  dei  compensi  e  nei  casi  in  cui  la
prestazione professionale e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o  per
prestazioni officiose previste dalla legge. 
  7. I parametri sono formulati in modo da  favorire  la  trasparenza
nella  determinazione  dei  compensi  dovuti   per   le   prestazioni
professionali e l'unitarieta' e la semplicita'  nella  determinazione
dei compensi. 
  8. Quando una controversia oggetto  di  procedimento  giudiziale  o
arbitrale viene definita mediante accordi presi in  qualsiasi  forma,
le parti sono solidalmente tenute al pagamento  dei  compensi  e  dei
rimborsi delle spese  a  tutti  gli  avvocati  costituiti  che  hanno
prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e  che
risultino ancora creditori,  salvo  espressa  rinuncia  al  beneficio
della solidarieta'. 
  9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di  essi
puo' rivolgersi  al  consiglio  dell'ordine  affinche'  esperisca  un
tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il  consiglio,  su
richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere  sulla  congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 
  10.  Oltre  al   compenso   per   la   prestazione   professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente  in  caso  di  determinazione
contrattuale, sia  in  sede  di  liquidazione  giudiziale,  oltre  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri  e
contributi eventualmente anticipati nell'interesse del  cliente,  una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui  misura  massima
e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente  ai  criteri
di determinazione e documentazione delle spese vive. 
                               Art. 14 
 
 
        Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni 
 
  1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il  patrocinio
dei meno abbienti, l'avvocato ha piena liberta' di accettare  o  meno
ogni  incarico.  Il   mandato   professionale   si   perfeziona   con
l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facolta' di  recedere
dal mandato, con le cautele  necessarie  per  evitare  pregiudizi  al
cliente. 
  2. L'incarico per lo  svolgimento  di  attivita'  professionale  e'
personale  anche  nell'ipotesi  in  cui  sia  conferito  all'avvocato
componente  di  un'associazione   o   societa'   professionale.   Con
l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la  responsabilita'
personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la  societa'.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico
anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 
  3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o
praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 
  4. L'avvocato puo' nominare stabilmente uno o piu' sostituti presso
ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina  presso  l'ordine  di
appartenenza. 

Titolo II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

                               Art. 15 
 
 
                      Albi, elenchi e registri 
 
  1. Presso ciascun consiglio dell'ordine  sono  istituiti  e  tenuti
aggiornati: 
    a) l'albo ordinario degli esercenti la  libera  professione.  Per
coloro  che  esercitano  la  professione  in  forma  collettiva  sono
indicate le associazioni o le societa' di appartenenza; 
    b)  gli  elenchi  speciali  degli  avvocati  dipendenti  da  enti
pubblici; 
    c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
    d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  pubblici,  a  tempo
pieno; 
    e) l'elenco degli avvocati sospesi  dall'esercizio  professionale
per qualsiasi causa, che  deve  essere  indicata,  ed  inoltre  degli
avvocati   cancellati   per   mancanza   dell'esercizio    effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione; 
    f)  l'elenco  degli  avvocati  che  hanno  subito   provvedimento
disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione; 
    g) il registro dei praticanti; 
    h) l'elenco dei praticanti abilitati al  patrocinio  sostitutivo,
allegato al registro di cui alla lettera g); 
    i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.  96,  che
abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; 
    l) l'elenco delle  associazioni  e  delle  societa'  comprendenti
avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche
se non avvocati; 
    m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 7; 
    n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge  o  da
regolamento. 
  2. La tenuta e  l'aggiornamento  dell'albo,  degli  elenchi  e  dei
registri, le modalita' di iscrizione e di trasferimento,  i  casi  di
cancellazione e le relative impugnazioni dei  provvedimenti  adottati
in  materia  dai  consigli  dell'ordine  sono  disciplinati  con   un
regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
  3. L'albo, gli elenchi  ed  i  registri  sono  a  disposizione  del
pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni
due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al
Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello,
ai presidenti dei  tribunali  del  distretto,  ai  procuratori  della
Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai  procuratori  generali  della
Repubblica presso le corti di appello, al CNF,  agli  altri  consigli
degli  ordini  forensi  del  distretto,  alla  Cassa   nazionale   di
previdenza e assistenza forense. 
  4. Entro il mese di marzo di ogni  anno  il  consiglio  dell'ordine
trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui  e'
custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,  sulla  base
dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale  degli
avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche'
le modalita' di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli
avvocati sono determinate dal CNF. 
                               Art. 16 
 
 
                  Delega al Governo per il riordino 
               della disciplina della difesa d'ufficio 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF,
un decreto legislativo recante il  riordino  della  materia  relativa
alla difesa  d'ufficio,  in  base  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) previsione dei criteri e delle modalita'  di  accesso  ad  una
lista unica, mediante indicazione dei  requisiti  che  assicurino  la
stabilita' e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; 
    b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili. 
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle  Camere  per  l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni
dall'assegnazione. 
                               Art. 17 
 
 
                     Iscrizione e cancellazione 
 
  1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: 
    a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente  all'Unione
europea,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2  per  gli  stranieri
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; 
    b) avere superato l'esame di abilitazione; 
    c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale
ove ha sede il consiglio dell'ordine; 
    d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
    e) non trovarsi in una delle condizioni  di  incompatibilita'  di
cui all'articolo 18; 
    f) non essere sottoposto ad  esecuzione  di  pene  detentive,  di
misure cautelari o interdittive; 
    g) non avere riportato condanne per i reati di  cui  all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti
dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380  e  381  del
codice penale; 
    h) essere di condotta irreprensibile secondo  i  canoni  previsti
dal codice deontologico forense. 
  2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza
italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente  all'Unione
europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
    a) allo straniero che ha  conseguito  il  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha  superato  l'esame
di Stato, o che ha conseguito il titolo  di  avvocato  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea  ai  sensi  della  direttiva  98/5/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  febbraio  1998,  previa
documentazione al consiglio  dell'ordine  degli  specifici  visti  di
ingresso  e  permessi  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  47   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394; 
    b) allo straniero regolarmente soggiornante  in  possesso  di  un
titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, nei limiti delle quote definite  a  norma  dell'articolo  3,
comma 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, previa documentazione  del  riconoscimento  del  titolo
abilitativo  rilasciato  dal  Ministero   della   giustizia   e   del
certificato del  CNF  di  attestazione  di  superamento  della  prova
attitudinale. 
  3.  L'accertamento  dei  requisiti  e'   compiuto   dal   consiglio
dell'ordine, osservate le norme  dei  procedimenti  disciplinari,  in
quanto applicabili. 
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f),  g)  e  h)  del
comma 1. 
  5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo  circondariale  salva
la possibilita' di trasferimento. 
  6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del
circondario nel quale il richiedente  intende  stabilire  il  proprio
domicilio  professionale  e  deve  essere  corredata  dai   documenti
comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 
  7. Il consiglio, accertata la sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il  termine  di
trenta giorni dalla presentazione della  domanda.  Il  rigetto  della
domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il  richiedente
nei modi e nei termini di cui al  comma  12.  La  deliberazione  deve
essere motivata ed e' notificata in copia  integrale  entro  quindici
giorni all'interessato. Costui puo'  presentare  entro  venti  giorni
dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il  consiglio  non  abbia
provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo
periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale
termine  presentare  ricorso  al   CNF,   che   decide   sul   merito
dell'iscrizione.  Il  provvedimento   del   CNF   e'   immediatamente
esecutivo. 
  8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri  devono  comunicare  al
consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione  con  la
massima sollecitudine. 
  9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri  e'  pronunciata
dal consiglio dell'ordine a richiesta  dell'iscritto,  quando  questi
rinunci  all'iscrizione,  ovvero  d'ufficio  o   su   richiesta   del
procuratore generale: 
    a) quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati  nel  presente
articolo; 
    b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di  cui
all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni  dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione; 
    c)   quando   viene   accertata   la   mancanza   del   requisito
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e  prevalente  della
professione ai sensi dell'articolo 21; 
    d)  per  gli  avvocati  dipendenti  di  enti  pubblici,  di   cui
all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale
dell'ente, salva la possibilita' di  iscrizione  all'albo  ordinario,
sulla base di apposita richiesta. 
  10. La cancellazione dal  registro  dei  praticanti  e  dall'elenco
allegato  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio  sostitutivo  e'
deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12,  13  e  14,
nei casi seguenti: 
    a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato  motivo
per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso  giustificata  per
accertati motivi di salute  e  quando  ricorrono  le  condizioni  per
l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di  maternita'  e  di
paternita' oltre che di adozione; 
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che  non
puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio,  per  la  prima
volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per  tutto
il  tempo  per  cui  e'  stata  chiesta  o  poteva   essere   chiesta
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; 
    c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in
quanto compatibili. 
  11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: 
    a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10; 
    b) automaticamente, alla scadenza del termine per  l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo. 
  12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno  dei  requisiti
necessari per l'iscrizione, il  consiglio,  prima  di  deliberare  la
cancellazione, con lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
invita  l'iscritto  a  presentare  eventuali  osservazioni  entro  un
termine non  inferiore  a  trenta  giorni  dal  ricevimento  di  tale
raccomandata.  L'iscritto   puo'   chiedere   di   essere   ascoltato
personalmente. 
  13. Le  deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  in  materia  di
cancellazione    sono    notificate,    entro    quindici     giorni,
all'interessato. 
  14. L'interessato puo' presentare ricorso al  CNF  nel  termine  di
sessanta   giorni   dalla   notificazione.   Il   ricorso    proposto
dall'interessato ha effetto sospensivo. 
  15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente  articolo
ha il diritto di esservi  nuovamente  iscritto  qualora  dimostri  la
cessazione  dei  fatti  che  hanno  determinato  la  cancellazione  e
l'effettiva  sussistenza   dei   titoli   in   base   ai   quali   fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui  alle
lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono  applicabili
le disposizioni dei commi da 1 a 7. 
  16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58. 
  17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche
reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia  stato
cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. 
  18. Qualora il consiglio abbia rigettato la  domanda  oppure  abbia
disposto per qualsiasi motivo la  cancellazione,  l'interessato  puo'
proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso  contro
la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF  puo'  provvedere  in
via sostitutiva. 
  19. Divenuta  esecutiva  la  pronuncia,  il  consiglio  dell'ordine
comunica immediatamente al CNF e a  tutti  i  consigli  degli  ordini
territoriali la cancellazione. 
                               Art. 18 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. La professione di avvocato e' incompatibile: 
    a) con  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro  autonomo  svolta
continuativamente o professionalmente, escluse  quelle  di  carattere
scientifico, letterario, artistico e  culturale,  e  con  l'esercizio
dell'attivita' di notaio. E' consentita  l'iscrizione  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli  esperti  contabili,  nell'elenco  dei
pubblicisti e nel registro dei revisori  contabili  o  nell'albo  dei
consulenti del lavoro; 
    b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa  commerciale
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E'  fatta  salva
la possibilita' di assumere incarichi di gestione e  vigilanza  nelle
procedure concorsuali o  in  altre  procedure  relative  a  crisi  di
impresa; 
    c) con la qualita' di socio  illimitatamente  responsabile  o  di
amministratore  di  societa'  di  persone,  aventi  quale   finalita'
l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in  qualunque  forma
costituite,  nonche'  con  la  qualita'  di  amministratore  unico  o
consigliere  delegato  di  societa'  di  capitali,  anche  in   forma
cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente  di  consiglio  di
amministrazione    con    poteri     individuali     di     gestione.
L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto  della  attivita'  della
societa' e'  limitato  esclusivamente  all'amministrazione  di  beni,
personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per
le societa' a capitale interamente pubblico; 
    d) con qualsiasi attivita' di lavoro  subordinato  anche  se  con
orario di lavoro limitato. 
                               Art. 19 
 
 
             Eccezioni alle norme sulla incompatibilita' 
 
  1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della
professione di  avvocato  e'  compatibile  con  l'insegnamento  o  la
ricerca  in  materie  giuridiche   nell'universita',   nelle   scuole
secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione pubblici. 
  2. I docenti e i ricercatori universitari  a  tempo  pieno  possono
esercitare   l'attivita'   professionale   nei   limiti    consentiti
dall'ordinamento  universitario.  Per   questo   limitato   esercizio
professionale  essi  devono  essere  iscritti  nell'elenco  speciale,
annesso all'albo ordinario. 
  3.  E'  fatta  salva  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  per  gli
avvocati  che  esercitano  attivita'  legale  per  conto  degli  enti
pubblici con le limitate facolta' disciplinate dall'articolo 23. 
                               Art. 20 
 
 
              Sospensione dall'esercizio professionale 
 
  1. Sono sospesi dall'esercizio  professionale  durante  il  periodo
della  carica:  l'avvocato  eletto   Presidente   della   Repubblica,
Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della  Camera  dei
deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  Ministri,
Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato  eletto
presidente di giunta regionale e presidente delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte  costituzionale
o del  Consiglio  superiore  della  magistratura;  l'avvocato  eletto
presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e  sindaco
di comune con piu' di 500.000 abitanti. 
  2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione
dall'esercizio professionale. 
  3.  Della  sospensione,  prevista  dai  commi  1  e  2,  e'   fatta
annotazione nell'albo. 
                               Art. 21 
 
 
Esercizio   professionale   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente e revisione degli albi,  degli  elenchi  e  dei  registri;
            obbligo di iscrizione alla previdenza forense 
 
  1.  La   permanenza   dell'iscrizione   all'albo   e'   subordinata
all'esercizio della  professione  in  modo  effettivo,  continuativo,
abituale  e  prevalente,  salve  le  eccezioni  previste   anche   in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di
accertamento  dell'esercizio  effettivo,  continuativo,  abituale   e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le  modalita'
per la reiscrizione sono disciplinate  con  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite,  con
esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 
  2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni,  compie
le verifiche necessarie  anche  mediante  richiesta  di  informazione
all'ente previdenziale. 
  3. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine  esegue  la
revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di  conseguenza.
Della revisione e dei suoi risultati e' data notizia al CNF. 
  4. La mancanza della effettivita', continuativita',  abitualita'  e
prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se  non  sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.  La  procedura  deve
prevedere il contraddittorio con  l'interessato,  che  dovra'  essere
invitato  a  presentare  osservazioni  scritte  e,  se  necessario  o
richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri
di cui all'articolo 17, comma 12. 
  5. Qualora il consiglio  dell'ordine  non  provveda  alla  verifica
periodica  dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente o compia la revisione con numerose e gravi  omissioni,  il
CNF nomina uno o piu' commissari, scelti tra gli avvocati con piu' di
venti  anni  di  anzianita'  anche  iscritti  presso  altri   ordini,
affinche'  provvedano  in  sostituzione.  Ai  commissari  spetta   il
rimborso delle spese di viaggio  e  di  soggiorno  e  una  indennita'
giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita' sono a carico del
consiglio dell'ordine inadempiente. 
  6.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e
prevalenza non e' richiesta, durante il periodo della carica, per gli
avvocati componenti di organi con funzioni legislative  o  componenti
del Parlamento europeo. 
  7.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e
prevalenza non e', in ogni caso, richiesta: 
    a) alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita
del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal
momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi',  agli
avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; 
    b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere
stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la
possibilita' di lavoro; 
    c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di  assistenza
continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia
qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di
autosufficienza. 
  8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale  iscrizione  alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 
  9. La Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense,  con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso
di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei
contributi per  soggetti  in  particolari  condizioni  e  l'eventuale
applicazione del regime contributivo. 
  10. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza
se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza forense. 
                               Art. 22 
 
 
                   Albo speciale per il patrocinio 
                davanti alle giurisdizioni superiori 
 
  1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori puo' essere  richiesta  al  CNF  da  chi  sia
iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque  anni  e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28  maggio  1936,  n.
1003, e dal regio decreto 9 luglio  1936,  n.  1482,  al  quale  sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
  2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato
una anzianita' di iscrizione all'albo di otto  anni,  successivamente
abbia lodevolmente e proficuamente frequentato  la  Scuola  superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il
regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione
per l'accesso e per la verifica  finale  di  idoneita'.  La  verifica
finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame  designata
dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
  3. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti  alle  giurisdizioni
superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono  chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta  iscrizione  secondo  la
previgente normativa. 
  4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione  coloro  che  maturino  i
requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.  1003,  il  quinto
comma e' sostituito dal seguente: 
    «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una  media  di
sette decimi nelle prove scritte e in quella orale  avendo  riportato
non meno di sei decimi in ciascuna di esse». 
                               Art. 23 
 
 
                    Avvocati degli enti pubblici 
 
  1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati  in  persone
giuridiche di  diritto  privato,  sino  a  quando  siano  partecipati
prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la  piena
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell'ente ed un  trattamento  economico  adeguato  alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in  un  elenco  speciale
annesso  all'albo.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  obbligatoria   per
compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.  Nel  contratto  di
lavoro  e'  garantita  l'autonomia  e  l'indipendenza   di   giudizio
intellettuale e tecnica dell'avvocato. 
  2. Per  l'iscrizione  nell'elenco  gli  interessati  presentano  la
deliberazione dell'ente dalla quale risulti la  stabile  costituzione
di un ufficio legale con  specifica  attribuzione  della  trattazione
degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale  ufficio
del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la
responsabilita' dell'ufficio e'  affidata  ad  un  avvocato  iscritto
nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con  i
principi della legge professionale. 
  3. Gli avvocati iscritti  nell'elenco  sono  sottoposti  al  potere
disciplinare del consiglio dell'ordine. 

Titolo III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI


Capo I

L'Ordine Forense

                               Art. 24 
 
 
                          L'ordine forense 
 
  1. Gli iscritti negli albi degli  avvocati  costituiscono  l'ordine
forense. 
  2. L'ordine forense si articola negli ordini  circondariali  e  nel
CNF. 
  3. Il CNF  e  gli  ordini  circondariali  sono  enti  pubblici  non
economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto
dei  principi  previsti  dalla  presente   legge   e   delle   regole
deontologiche, nonche' con finalita' di tutela della utenza  e  degli
interessi pubblici connessi  all'esercizio  della  professione  e  al
corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati
di   autonomia   patrimoniale   e   finanziaria,   sono    finanziati
esclusivamente  con  i  contributi  degli  iscritti,  determinano  la
propria organizzazione con appositi regolamenti, nel  rispetto  delle
disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla  vigilanza
del Ministro della giustizia. 

Capo II

Ordine Circondariale

                               Art. 25 
 
 
                   L'ordine circondariale forense 
 
  1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli  avvocati,
al quale sono  iscritti  tutti  gli  avvocati  aventi  il  principale
domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in
via  esclusiva  la  rappresentanza  istituzionale  dell'avvocatura  a
livello locale  e  promuove  i  rapporti  con  le  istituzioni  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti  del  consiglio
dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base  a
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 
  3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio  dei
revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 
  4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari
opportunita' degli avvocati, eletto con le  modalita'  stabilite  con
regolamento approvato dal consiglio dell'ordine. 
                               Art. 26 
 
 
                  Organi dell'ordine circondariale 
                    e degli ordini del distretto 
 
  1. Sono organi dell'ordine circondariale: 
    a) l'assemblea degli iscritti; 
    b) il consiglio; 
    c) il presidente; 
    d) il segretario; 
    e) il tesoriere; 
    f) il collegio dei revisori. 
  2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale. 
                               Art. 27 
 
 
                             L'assemblea 
 
  1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati  iscritti  all'albo  ed
agli elenchi  speciali.  Essa  elegge  i  componenti  del  consiglio;
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere
sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 
  2. L'assemblea, previa delibera del  consiglio,  e'  convocata  dal
presidente o, in caso di suo impedimento, dal  vicepresidente  o  dal
consigliere piu' anziano per iscrizione. 
  3. Le regole per il  funzionamento  dell'assemblea  e  per  la  sua
convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere,  sono
stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e
con le modalita' nello stesso stabilite. 
  4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta  l'anno  per
l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.  L'assemblea  per
la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il
mese di gennaio successivo alla scadenza. 
  5. Il consiglio delibera altresi'  la  convocazione  dell'assemblea
ogniqualvolta lo ritenga necessario o  qualora  ne  faccia  richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti
nell'albo. 
                               Art. 28 
 
 
                      Il consiglio dell'ordine 
 
  1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto: 
    a)  da  cinque  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  cento
iscritti; 
    b) da sette  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  duecento
iscritti; 
    c) da nove membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a  cinquecento
iscritti; 
    d)  da  undici  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  mille
iscritti; 
    e) da quindici membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a  duemila
iscritti; 
    f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti  fino  a  cinquemila
iscritti; 
    g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila
iscritti. 
  2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti  con  voto
segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con
le modalita' nello stesso stabilite. Il regolamento  deve  prevedere,
in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che  il  riparto  dei
consiglieri da eleggere sia effettuato in  base  a  un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.  La  disciplina  del
voto di preferenza deve prevedere la  possibilita'  di  esprimere  un
numero  maggiore  di  preferenze  se  destinate  ai  due  generi.  Il
regolamento provvede a disciplinare le modalita' di formazione  delle
liste ed i casi di sostituzione  in  corso  di  mandato  al  fine  di
garantire il rispetto del criterio di riparto previsto  dal  presente
comma. Hanno diritto al voto  tutti  coloro  che  risultano  iscritti
negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici  e  dei
docenti e ricercatori universitari a  tempo  pieno  e  nella  sezione
speciale degli avvocati stabiliti,  il  giorno  antecedente  l'inizio
delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal  diritto  di  voto  gli
avvocati  per  qualunque   ragione   sospesi   dall'esercizio   della
professione. 
  3. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non  superiore
ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 
  4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che  non
abbiano  riportato,  nei  cinque  anni   precedenti,   una   sanzione
disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. 
  5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu'  anziano  per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il maggiore di eta'. I consiglieri non possono essere eletti per piu'
di due mandati. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un
numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il  precedente
mandato. 
  6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento  permanente
per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo  dei
non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio  dei  generi.
In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano  per  iscrizione
e, tra  coloro  che  abbiano  uguale  anzianita'  di  iscrizione,  il
maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione
improrogabilmente  nei  trenta  giorni  successivi   al   verificarsi
dell'evento. 
  7. Il consiglio dura  in  carica  un  quadriennio  e  scade  il  31
dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti fino  all'insediamento  del  consiglio
neoeletto. 
  8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre  la  meta'
dei suoi componenti. 
  9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.
Nei consigli  con  almeno  quindici  componenti,  il  consiglio  puo'
eleggere  un  vicepresidente.  A  ciascuna  carica   e'   eletto   il
consigliere che ha ricevuto il maggior numero di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente,  segretario  o
tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di  pari
anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 
  10. La  carica  di  consigliere  e'  incompatibile  con  quella  di
consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa  nazionale  di  previdenza  e
assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di
disciplina.  L'eletto  che  viene  a  trovarsi   in   condizione   di
incompatibilita' deve optare per uno  degli  incarichi  entro  trenta
giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi  provveda,  decade
automaticamente dall'incarico assunto in  precedenza.  Ai  componenti
del consiglio, per il tempo in cui  durano  in  carica,  non  possono
essere conferiti incarichi giudiziari da  parte  dei  magistrati  del
circondario. 
  11. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria  la
partecipazione della maggioranza dei membri. Per la  validita'  delle
deliberazioni e'  richiesta  la  maggioranza  assoluta  di  voti  dei
presenti. 
  12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del  consiglio
dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo puo' proporre reclamo
al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La  presentazione  del
reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio. 
                               Art. 29 
 
 
                 Compiti e prerogative del consiglio 
 
  1. Il consiglio: 
    a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; 
    b) approva i regolamenti interni, i regolamenti  in  materie  non
disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; 
    c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio  del  tirocinio
forense. A tal fine, secondo modalita' previste  da  regolamento  del
CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce  le
iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la  tenuta  del
registro  dei  praticanti,  annotando  l'abilitazione  al  patrocinio
sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; 
    d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi  formativi  ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di  formazione  continua  in  capo
agli iscritti; 
    e) organizza e promuove l'organizzazione di  corsi  e  scuole  di
specializzazione e promuove,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,
l'organizzazione  di  corsi  per   l'acquisizione   del   titolo   di
specialista, d'intesa  con  le  associazioni  specialistiche  di  cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s); 
    f) vigila sulla condotta degli iscritti  e  deve  trasmettere  al
consiglio distrettuale  di  disciplina  gli  atti  relativi  ad  ogni
violazione di norme deontologiche di cui  sia  venuto  a  conoscenza,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  50,  comma  4;   elegge   i
componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformita'  a
quanto stabilito dall'articolo 50; 
    g)  esegue  il   controllo   della   continuita',   effettivita',
abitualita' e prevalenza dell'esercizio professionale; 
    h) tutela l'indipendenza e il  decoro  professionale  e  promuove
iniziative atte ad elevare la cultura  e  la  professionalita'  degli
iscritti e a renderli piu' consapevoli dei loro doveri; 
    i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare  la
formazione continua degli avvocati; 
    l) da' pareri sulla  liquidazione  dei  compensi  spettanti  agli
iscritti; 
    m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un  iscritto,
a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i  provvedimenti
opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; 
    n)  puo'  costituire  camere  arbitrali,  di   conciliazione   ed
organismi  di  risoluzione   alternativa   delle   controversie,   in
conformita' a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con  le
modalita' nello stesso stabilite; 
    o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti,  nelle
contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti  in
dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi  per  comporle;
degli accordi sui compensi e' redatto verbale che, depositato  presso
la cancelleria del tribunale che ne  rilascia  copia,  ha  valore  di
titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; 
    p) puo' costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali
tra  ordini,  nel  rispetto   dell'autonomia   e   delle   competenze
istituzionali dei singoli  consigli.  Le  unioni  possono  avere,  se
previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione  con  le  regioni,
con  gli  enti  locali  e  con  le   universita',   provvedono   alla
consultazione fra i consigli che ne  fanno  parte,  possono  assumere
deliberazioni nelle  materie  di  comune  interesse  e  promuovere  o
partecipare ad attivita' di formazione professionale. Ciascuna unione
approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; 
    q)   puo'   costituire   o   aderire   ad   associazioni,   anche
sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano come  oggetto  attivita'
connesse alla professione o alla tutela dei diritti; 
    r)   garantisce   l'attuazione,   nella   professione    forense,
dell'articolo 51 della Costituzione; 
    s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla  legge
e dai regolamenti; 
    t) vigila sulla corretta  applicazione,  nel  circondario,  delle
norme   dell'ordinamento   giudiziario   segnalando   violazioni   ed
incompatibilita' agli organi competenti. 
  2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine
spettano  al  consiglio,  che  provvede  annualmente   a   sottoporre
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 
  3. Per provvedere alle spese di gestione e  a  tutte  le  attivita'
indicate nel presente articolo e ad  ogni  altra  attivita'  ritenuta
necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela
del ruolo dell'avvocatura nonche' per l'organizzazione di servizi per
l'utenza e per il miglior esercizio delle attivita' professionali  il
consiglio e' autorizzato: 
    a) a fissare e riscuotere  un  contributo  annuale  o  contributi
straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; 
    b) a  fissare  contributi  per  l'iscrizione  negli  albi,  negli
elenchi, nei registri,  per  il  rilascio  di  certificati,  copie  e
tessere e per i pareri sui compensi. 
  4. L'entita' dei contributi di cui al comma 3 e' fissata in  misura
tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. 
  5. Il consiglio provvede alla riscossione  dei  contributi  di  cui
alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi
del testo unico delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858,  mediante  iscrizione  a  ruolo  dei  contributi
dovuti per l'anno di competenza. 
  6. Coloro che non  versano  nei  termini  stabiliti  il  contributo
annuale sono  sospesi,  previa  contestazione  dell'addebito  e  loro
personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con  provvedimento
non  avente  natura  disciplinare.   La   sospensione   e'   revocata
allorquando si sia provveduto al pagamento. 
                               Art. 30 
 
 
                     Sportello per il cittadino 
 
  1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il  cittadino,  di
seguito  denominato  «sportello»,  volto  a  fornire  informazioni  e
orientamento  ai  cittadini  per  la  fruizione   delle   prestazioni
professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. 
  2. L'accesso allo sportello e' gratuito. 
  3. Il CNF  determina  con  proprio  regolamento  le  modalita'  per
l'accesso allo sportello. 
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  attivita'   di
sportello di cui al presente  articolo  sono  posti  a  carico  degli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le
modalita'  fissate  da  ciascun  consiglio   dell'ordine   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 3. 
                               Art. 31 
 
 
                      Il collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi  ed
un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti  tra  gli
avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 
  2. Per gli  ordini  con  meno  di  tremilacinquecento  iscritti  la
funzione e' svolta da un revisore unico. 
  3. I revisori durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati per non piu' di due volte consecutive. 
  4. Il collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per  iscrizione,
verifica  la  regolarita'  della  gestione   patrimoniale   riferendo
annualmente in sede di approvazione del bilancio. 
                               Art. 32 
 
 
                     Funzionamento dei consigli 
                     dell'ordine per commissioni 
 
  1. I consigli dell'ordine composti da nove o  piu'  membri  possono
svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro composte
da almeno tre membri,  che  devono  essere  tutti  presenti  ad  ogni
riunione per la validita' delle deliberazioni. 
  2.  Il  funzionamento  delle  commissioni   e'   disciplinato   con
regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b).
Il regolamento puo' prevedere  che  i  componenti  delle  commissioni
possano essere scelti, eccettuate  le  materie  deontologiche  o  che
trattino dati riservati, anche tra gli  avvocati  iscritti  all'albo,
anche se non consiglieri dell'ordine. 
                               Art. 33 
 
 
                     Scioglimento del consiglio 
 
  1. Il consiglio e' sciolto: 
    a) se non e' in grado di funzionare regolarmente; 
    b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; 
    c)  se  ricorrono  altri  gravi  motivi  di  rilevante  interesse
pubblico. 
  2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui
al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta del CNF, previa diffida. 
  3.  In  caso  di  scioglimento,  le  funzioni  del  consiglio  sono
esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto
tra gli avvocati con  oltre  venti  anni  di  anzianita',  il  quale,
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento,
convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. 
  4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio  delle  sue
funzioni, puo' nominare un comitato di non piu'  di  sei  componenti,
scelti tra  gli  iscritti  all'albo,  di  cui  uno  con  funzioni  di
segretario. 

Capo III

Consiglio Nazionale Forense

                               Art. 34 
 
 
                        Durata e composizione 
 
  1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del
regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.1578,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e  dagli  articoli
59 e seguenti del regio decreto 22  gennaio  1934,  n.  37,  ha  sede
presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.  I
suoi componenti non possono essere eletti  consecutivamente  piu'  di
due volte nel rispetto dell'equilibrio tra  i  generi.  Il  Consiglio
uscente resta in carica per il disbrigo degli  affari  correnti  fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto. 
  2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide
se non risultano rappresentati entrambi i generi. 
  3. Il CNF e'  composto  da  avvocati  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo 38. Ciascun distretto  di  corte  d'appello  in  cui  il
numero complessivo degli iscritti agli albi e' inferiore a  diecimila
elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato  il  maggior
numero di  voti.  Non  puo'  appartenere  per  piu'  di  due  mandati
consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto  in
tali distretti. Ciascun distretto di  corte  di  appello  in  cui  il
numero complessivo degli iscritti agli albi e'  pari  o  superiore  a
diecimila elegge due componenti;  in  tali  distretti  risulta  primo
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo  eletto
chi  abbia  riportato  il  maggior  numero  di  voti,  garantendo  la
rappresentanza  tra  i  generi,  tra  gli  iscritti  ad   un   ordine
circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo  eletto.
In tutti i distretti, il  voto  e'  comunque  espresso  per  un  solo
candidato. In ogni caso, a parita' di voti, e'  eletto  il  candidato
piu' anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei  componenti
del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del
Consiglio in carica. La proclamazione  dei  risultati  e'  fatta  dal
Consiglio in carica, il quale cessa dalle  sue  funzioni  alla  prima
riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 
  4. A ciascun consiglio spetta un voto per  ogni  cento  iscritti  o
frazione di cento,  fino  a  duecento  iscritti;  un  voto  per  ogni
successivi  trecento  iscritti,  da  duecentouno  fino  ad  ottocento
iscritti;  un  voto  per  ogni  successivi  seicento   iscritti,   da
ottocentouno fino a duemila iscritti; un  voto  per  ogni  successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per  ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. 
  5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti,  il  segretario
ed il tesoriere, che  formano  il  consiglio  di  presidenza.  Nomina
inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi  previsti
dal regolamento. 
  6. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  23  novembre  1944,   n.   382,   per   quanto   non
espressamente previsto. 
                               Art. 35 
 
 
                        Compiti e prerogative 
 
  1. Il CNF: 
    a)  ha  in  via   esclusiva   la   rappresentanza   istituzionale
dell'avvocatura a livello nazionale e  promuove  i  rapporti  con  le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; 
    b) adotta i regolamenti interni per il proprio  funzionamento  e,
ove occorra, per quello degli ordini circondariali; 
    c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni  di
cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22  gennaio  1934,  n.
37; 
    d)  emana  e  aggiorna  periodicamente  il  codice  deontologico,
curandone la pubblicazione e la diffusione in modo  da  favorirne  la
piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine  circondariali,
anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal  suo
presidente o da altro  consigliere  da  lui  delegato  e  formata  da
componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al
regolamento interno del CNF; 
    e) cura la tenuta e l'aggiornamento  dell'albo  speciale  per  il
patrocinio davanti alle giurisdizioni  superiori  e  redige  l'elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
    f)  promuove  attivita'  di  coordinamento  e  di  indirizzo  dei
consigli dell'ordine circondariali al fine  di  rendere  omogenee  le
condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; 
    g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i  parametri
di cui all'articolo 13; 
    h)  collabora  con  i  consigli  dell'ordine  circondariali  alla
conservazione  e  alla  tutela   dell'indipendenza   e   del   decoro
professionale; 
    i) provvede agli adempimenti  previsti  dall'articolo  40  per  i
rapporti con le universita' e dall'articolo 43 per quanto attiene  ai
corsi di formazione di indirizzo professionale; 
    l) consulta le associazioni specialistiche di  cui  alla  lettera
s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1; 
    m) esprime pareri in merito alla previdenza forense; 
    n) approva i  conti  consuntivi  e  i  bilanci  preventivi  delle
proprie gestioni; 
    o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere  i  consigli
dell'ordine circondariali quando sussistano  le  condizioni  previste
nell'articolo 33; 
    p) cura, mediante  pubblicazioni,  l'informazione  sulla  propria
attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; 
    q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri  su
proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la
professione forense e l'amministrazione della giustizia; 
    r)   istituisce   e   disciplina,   con   apposito   regolamento,
l'osservatorio permanente  sull'esercizio  della  giurisdizione,  che
raccoglie dati ed elabora studi e proposte  diretti  a  favorire  una
piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; 
    s) istituisce e  disciplina  con  apposito  regolamento  l'elenco
delle associazioni specialistiche maggiormente  rappresentative,  nel
rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento  democratico
delle  stesse  nonche'  dell'offerta  formativa  sulla   materia   di
competenza, assicurandone la gratuita'; 
    t) designa rappresentanti  di  categoria  presso  commissioni  ed
organi nazionali o internazionali; 
    u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita  dalla  legge  e
dai regolamenti. 
  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione,  e
al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio,  il  CNF  e'
autorizzato: 
    a) a determinare la misura del contributo  annuale  dovuto  dagli
avvocati iscritti negli albi ed elenchi; 
    b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; 
    c) a  stabilire  la  misura  della  tassa  di  iscrizione  e  del
contributo annuale dovuto dall'iscritto  nell'albo  dei  patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori. 
  3. La riscossione del contributo annuale e' compiuta  dagli  ordini
circondariali,  secondo  quanto  previsto  da  apposito   regolamento
adottato dal CNF. 
                               Art. 36 
 
 
                     Competenza giurisdizionale 
 
  1.  Il  CNF  pronuncia  sui   reclami   avverso   i   provvedimenti
disciplinari nonche'  in  materia  di  albi,  elenchi  e  registri  e
rilascio di certificato di compiuta pratica;  pronuncia  sui  ricorsi
relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i  conflitti
di  competenza  tra  ordini  circondariali;  esercita   le   funzioni
disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio
distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del
procedimento disciplinare.  La  funzione  giurisdizionale  si  svolge
secondo le previsioni di cui agli articoli  da  59  a  65  del  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 
  2. Le udienze del  CNF  sono  pubbliche.  Ad  esse  partecipa,  con
funzioni  di  pubblico  ministero,  un  magistrato,  con  grado   non
inferiore a  consigliere  di  cassazione,  delegato  dal  procuratore
generale presso la Corte di cassazione. 
  3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del
CNF, ai magistrati  non  sono  riconosciuti  compensi,  indennita'  o
gettoni di presenza. 
  4. Le decisioni del  CNF  sono  notificate,  entro  trenta  giorni,
all'interessato e al pubblico ministero presso la corte  d'appello  e
il  tribunale   della   circoscrizione   alla   quale   l'interessato
appartiene.  Nello  stesso  termine  sono  comunicate  al   consiglio
dell'ordine della circoscrizione stessa. 
  5. Nei casi di cui al  comma  1  la  notificazione  e'  fatta  agli
interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 
  6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso
avverso le decisioni del  CNF  alle  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione,   entro   trenta   giorni   dalla   notificazione,    per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 
  7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo'
essere sospesa dalle sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  in
camera di consiglio su istanza del ricorrente. 
  8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al  CNF,
il quale deve conformarsi alla decisione della  Corte  di  cassazione
circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. 
                               Art. 37 
 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo  36  secondo
le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del  regio  decreto  22
gennaio 1934, n.  37,  applicando,  se  necessario,  le  norme  ed  i
principi del codice di procedura civile. 
  2. Nei procedimenti  giurisdizionali  si  applicano  le  norme  del
codice  di  procedura  civile  sulla  astensione  e  ricusazione  dei
giudici. I provvedimenti del CNF  su  impugnazione  di  delibere  dei
consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza. 
  3. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio
di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente  della  Corte
di cassazione, che li  sceglie  tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori, nominando anche due  revisori  supplenti.  Il  collegio  e'
presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione. 
  4. Il CNF puo' svolgere la propria  attivita'  non  giurisdizionale
istituendo  commissioni  di  lavoro,  anche  eventualmente   con   la
partecipazione di membri esterni al Consiglio. 
                               Art. 38 
 
 
                  Eleggibilita' e incompatibilita' 
 
  1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti  all'albo  speciale  per  il
patrocinio davanti alle  giurisdizioni  superiori.  Risultano  eletti
coloro che hanno riportato il maggior numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e,  tra
coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,  il  maggiore  di
eta'. 
  2. Non possono essere eletti  coloro  che  abbiano  riportato,  nei
cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche  non  definitiva  ad
una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento. 
  3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile  con  quella
di  consigliere  dell'ordine  e  di  componente  del   consiglio   di
amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale  di
previdenza e assistenza forense, nonche' di membro  di  un  consiglio
distrettuale di disciplina. 
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di  incompatibilita'
deve optare  per  uno  degli  incarichi  entro  trenta  giorni  dalla
proclamazione.  Nel   caso   in   cui   non   vi   provveda,   decade
automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. 

Capo IV

Congresso Nazionale Forense

                               Art. 39 
 
 
                     Congresso nazionale forense 
 
  1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense  almeno  ogni  tre
anni. 
  2.  Il  congresso  nazionale   forense   e'   la   massima   assise
dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia
di ciascuna  delle  sue  componenti  associative.  Tratta  e  formula
proposte  sui  temi  della  giustizia  e  della  tutela  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni  che  riguardano  la
professione forense. 
  3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie
norme regolamentari e statutarie, ed elegge  l'organismo  chiamato  a
dare attuazione ai suoi deliberati. 

Titolo IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE


Capo I

Tirocinio Professionale

                               Art. 40 
 
 
              Accordi tra universita' e ordini forensi 
 
  1.  I  consigli  dell'ordine  degli  avvocati   possono   stipulare
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci. 
  2.  Il  CNF  e  la  Conferenza  dei  presidi  delle   facolta'   di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e  gli  ordini
forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo. 
                               Art. 41 
 
 
         Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio 
 
  1.  Il  tirocinio  professionale  consiste  nell'addestramento,   a
contenuto teorico e pratico, del praticante  avvocato  finalizzato  a
fargli conseguire  le  capacita'  necessarie  per  l'esercizio  della
professione di avvocato e  per  la  gestione  di  uno  studio  legale
nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche. 
  2. Presso il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto  il  registro  dei
praticanti avvocati, l'iscrizione  al  quale  e'  condizione  per  lo
svolgimento del tirocinio professionale. 
  3. Per l'iscrizione nel  registro  dei  praticanti  avvocati  e  la
cancellazione dallo stesso si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste dall'articolo 17. 
  4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita'  di
lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e  orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in  assenza
di specifiche ragioni di conflitto di interesse. 
  5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto  mesi.
La sua interruzione per oltre  sei  mesi,  senza  alcun  giustificato
motivo, anche di carattere personale, comporta la  cancellazione  dal
registro dei praticanti, salva la  facolta'  di  chiedere  nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere  deliberata  previa  nuova
verifica da parte del consiglio  dell'ordine  della  sussistenza  dei
requisiti stabiliti dalla presente legge. 
  6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
    a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo  non
inferiore a cinque anni; 
    b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio  legale  di
un ente pubblico o presso un ufficio  giudiziario  per  non  piu'  di
dodici mesi; 
    c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese  dell'Unione  europea
presso professionisti legali, con  titolo  equivalente  a  quello  di
avvocato, abilitati all'esercizio della professione; 
    d) per non piu' di sei mesi, in  concomitanza  con  il  corso  di
studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente
iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del
diploma di laurea in giurisprudenza nel caso  previsto  dall'articolo
40. 
  7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o  presso  l'Avvocatura  dello
Stato. 
  8. Il tirocinio  puo'  essere  svolto  anche  presso  due  avvocati
contemporaneamente,  previa  richiesta  del   praticante   e   previa
autorizzazione del competente  consiglio  dell'ordine,  nel  caso  si
possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale  da
permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. 
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il   diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno. 
  10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio  si  svolga
in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non
puo'   assumere   la   funzione   per   piu'   di   tre    praticanti
contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal  competente
consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale
del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 
  11.  Il  tirocinio   professionale   non   determina   di   diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche  occasionale.
Negli studi legali privati, al praticante avvocato e'  sempre  dovuto
il rimborso delle spese sostenute per conto dello  studio  presso  il
quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che  negli  enti  pubblici  e
presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo  semestre,  possono
essere riconosciuti con apposito  contratto  al  praticante  avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta  per  conto  dello
studio,  commisurati   all'effettivo   apporto   professionale   dato
nell'esercizio   delle   prestazioni   e   tenuto   altresi'    conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del
praticante avvocato. Gli enti pubblici  e  l'Avvocatura  dello  Stato
riconoscono  al  praticante  avvocato  un  rimborso  per  l'attivita'
svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio  il   praticante
avvocato,  decorsi  sei  mesi  dall'iscrizione   nel   registro   dei
praticanti,  purche'  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'   professionale    in
sostituzione dell'avvocato  presso  il  quale  svolge  la  pratica  e
comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello  stesso  anche
se si tratta di affari non trattati  direttamente  dal  medesimo,  in
ambito civile di fronte al tribunale e  al  giudice  di  pace,  e  in
ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,  in
quelli per reati contravvenzionali e in  quelli  che,  in  base  alle
norme vigenti anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  rientravano  nella
competenza del pretore.  L'abilitazione  decorre  dalla  delibera  di
iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque
anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio  professionale  non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che  permangano
tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
  13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito
il CNF, il regolamento che disciplina: 
    a) le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  e  le  relative
procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; 
    b) le ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del  tirocinio,
tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',  alla  salute,  alla
maternita' e  paternita'  del  praticante  avvocato,  e  le  relative
procedure di accertamento; 
    c) i requisiti di validita' dello svolgimento del  tirocinio,  in
altro Paese dell'Unione europea. 
  14. Il praticante puo',  per  giustificato  motivo,  trasferire  la
propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove  intenda  proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine  autorizza  il  trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia  al  praticante  un
certificato  attestante  il  periodo   di   tirocinio   che   risulta
regolarmente compiuto. 
                               Art. 42 
 
 
                 Norme disciplinari per i praticanti 
 
  1. I praticanti osservano gli stessi doveri e  norme  deontologiche
degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare  del  consiglio
dell'ordine. 
                               Art. 43 
 
 
                  Corsi di formazione per l'accesso 
                    alla professione di avvocato 
 
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso  uno  studio
professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria  e  con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di  corsi  di
formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni
forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 
  2. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  CNF,  disciplina  con
regolamento: 
    a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione  dei  corsi  di
formazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  degli  ordini  e  delle
associazioni forensi giudicate idonee, in  maniera  da  garantire  la
liberta' ed il pluralismo dell'offerta  formativa  e  della  relativa
scelta individuale; 
    b) i contenuti formativi dei  corsi  di  formazione  in  modo  da
ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento  del  linguaggio
giuridico,  la  redazione   degli   atti   giudiziari,   la   tecnica
impugnatoria  dei  provvedimenti   giurisdizionali   e   degli   atti
amministrativi, la tecnica di redazione del parere  stragiudiziale  e
la tecnica di ricerca; 
    c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; 
    d) le modalita' e le condizioni per la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante avvocato  nonche'  quelle  per  le
verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad  una
commissione composta da avvocati, magistrati e docenti  universitari,
in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto  il  territorio
nazionale. Ai componenti  della  commissione  non  sono  riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza. 
                               Art. 44 
 
 
                   Frequenza di uffici giudiziari 
 
  1. L'attivita' di praticantato  presso  gli  uffici  giudiziari  e'
disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  dal  Ministro  della
giustizia, sentiti il Consiglio superiore  della  magistratura  e  il
CNF. 
                               Art. 45 
 
 
                  Certificato di compiuto tirocinio 
 
  1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il  periodo
di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
  2. In caso di domanda  di  trasferimento  del  praticante  avvocato
presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine,  quello  di
provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino  alla  data
di presentazione della  domanda  e,  ove  il  prescritto  periodo  di
tirocinio risulti completato, rilascia  il  certificato  di  compiuto
tirocinio. 
  3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame  di  Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in  cui  il  tirocinio  sia  stato
svolto per  uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di  piu'  consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la  sede  di  esame  e'
determinata in base al luogo di  svolgimento  del  primo  periodo  di
tirocinio. 

Capo II

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato

                               Art. 46 
 
 
                           Esame di Stato 
 
  1. L'esame di Stato si articola in tre  prove  scritte  ed  in  una
prova orale. 
  2. Le prove scritte sono svolte sui  temi  formulati  dal  Ministro
della giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un  parere  motivato,  da  scegliere  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un  parere  motivato,  da  scegliere  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo. 
  3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova  scritta  e
dimostra  la  conoscenza  delle  seguenti  materie:   ordinamento   e
deontologia  forensi,  diritto  civile,   diritto   penale,   diritto
processuale civile, diritto processuale penale; nonche' di altre  due
materie, scelte  preventivamente  dal  candidato,  tra  le  seguenti:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto  del  lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed  internazionale  privato,
diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario  e
penitenziario. 
  4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni  componente
della commissione d'esame dispone di  dieci  punti  di  merito;  alla
prova orale sono ammessi i candidati che  abbiano  conseguito,  nelle
tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti  e  un
punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. 
  5. La commissione annota le osservazioni positive  o  negative  nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali  costituiscono  motivazione
del voto che viene espresso con un numero pari alla  somma  dei  voti
espressi  dai  singoli  componenti.  Il  Ministro   della   giustizia
determina, mediante sorteggio,  gli  abbinamenti  per  la  correzione
delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti.  La  prova  orale  ha
luogo nella medesima sede della prova scritta. 
  6. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  CNF,  disciplina  con
regolamento le modalita' e le procedure di svolgimento dell'esame  di
Stato e quelle  di  valutazione  delle  prove  scritte  ed  orali  da
effettuare sulla base dei seguenti criteri: 
    a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; 
    b)  dimostrazione  della  concreta  capacita'  di  soluzione   di
specifici problemi giuridici; 
    c) dimostrazione della conoscenza dei  fondamenti  teorici  degli
istituti giuridici trattati; 
    d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta'; 
    e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione. 
  7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio  dei  testi  di
legge senza  commenti  e  citazioni  giurisprudenziali.  Esse  devono
iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della
giustizia con il provvedimento  con  il  quale  vengono  indetti  gli
esami. A tal fine, i testi di legge  portati  dai  candidati  per  la
prova devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni  anteriori
all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul  banco  su  cui  il
candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati  deve  svolgersi
per tempo in modo che le prove scritte inizino  all'ora  fissata  dal
Ministro della giustizia. 
  8. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
informatici, ne' ogni sorta di strumenti di  telecomunicazione,  pena
la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del  presidente
della commissione, sentiti almeno due commissari. 
  9. Qualora siano fatti pervenire  nell'aula,  ove  si  svolgono  le
prove  dell'esame,  scritti  od  appunti  di  qualunque  genere,  con
qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e  non  ne  fa  immediata
denuncia alla commissione e' escluso  immediatamente  dall'esame,  ai
sensi del comma 8. 
  10. Chiunque faccia pervenire in  qualsiasi  modo  ad  uno  o  piu'
candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi  al  tema
proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
con la pena della reclusione fino a tre anni. Per  i  fatti  indicati
nel presente comma e nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al
consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per  i  provvedimenti
di sua competenza. 
  11. Per la prova orale, ogni componente della  commissione  dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 
  12. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  un  punteggio
non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 
  13. Agli oneri per l'espletamento  delle  procedure  dell'esame  di
Stato di cui al  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica.   Resta   ferma   la
corresponsione all'Erario della tassa di cui  all'articolo  1,  primo
comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo  2,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 1990. 
                               Art. 47 
 
 
                        Commissioni di esame 
 
  1. La commissione di esame e' nominata, con decreto,  dal  Ministro
della giustizia ed e' composta da cinque membri  effettivi  e  cinque
supplenti, dei quali: tre effettivi e  tre  supplenti  sono  avvocati
designati  dal  CNF  tra  gli  iscritti  all'albo  speciale  per   il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,  uno  dei  quali  la
presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un
effettivo e un supplente sono professori universitari  o  ricercatori
confermati in materie giuridiche. 
  2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, e'
nominata  una  sottocommissione  avente  composizione  identica  alla
commissione di cui al comma 1. 
  3. Presso ogni corte d'appello, ove  il  numero  dei  candidati  lo
richieda, possono essere formate con  lo  stesso  criterio  ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 
  4. Esercitano le funzioni  di  segretario  uno  o  piu'  funzionari
distaccati dal Ministero della giustizia. 
  5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati
che  siano  membri  dei  consigli  dell'ordine  o  di  un   consiglio
distrettuale  di  disciplina  ovvero  componenti  del  consiglio   di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale  di
previdenza ed assistenza forense e del CNF. 
  6. Gli avvocati componenti della  commissione  non  possono  essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine,  di  un  consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di  amministrazione  o  del
comitato  dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve  essere
tempestivamente  pubblicizzato  secondo   modalita'   contenute   nel
regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta  del  CNF,  puo'
nominare ispettori per il controllo del  regolare  svolgimento  delle
prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare  in
ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno  o  piu'
distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 
  9. Dopo la conclusione dell'esame  di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione rilascia  il  certificato  per  l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia  ai  fini
dell'iscrizione negli albi. 
                               Art. 48 
 
 
         Disciplina transitoria per la pratica professionale 
 
  1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
della   presente   legge,   l'accesso   all'esame   di   abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato  dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, fatta salva la  riduzione  a  diciotto  mesi  del  periodo  di
tirocinio. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le  parole:  «alle
professioni di avvocato e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
professione di». 
                               Art. 49 
 
 
                 Disciplina transitoria per l'esame 
 
  1. Per i primi due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge   l'esame   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove
scritte e le prove orali, sia per quanto  riguarda  le  modalita'  di
esame, secondo le norme previgenti. 

Titolo V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Capo I

Norme Generali

                               Art. 50 
 
 
                 Consigli distrettuali di disciplina 
 
  1. Il potere disciplinare appartiene ai  consigli  distrettuali  di
disciplina forense. 
  2. Il consiglio distrettuale di disciplina e'  composto  da  membri
eletti su  base  capitaria  e  democratica,  con  il  rispetto  della
rappresentanza di genere di cui all'articolo 51  della  Costituzione,
secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero  complessivo  dei
componenti del consiglio distrettuale e' pari ad un terzo della somma
dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se  necessario
approssimata per difetto all'unita'. 
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria  opera
con sezioni composte da cinque  titolari  e  da  tre  supplenti.  Non
possono fare  parte  delle  sezioni  giudicanti  membri  appartenenti
all'ordine a cui e' iscritto  il  professionista  nei  confronti  del
quale si deve procedere. 
  4. Quando e' presentato un esposto o una denuncia  a  un  consiglio
dell'ordine, o vi e' comunque una notizia di  illecito  disciplinare,
il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo
a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi
trasmettere immediatamente gli  atti  al  consiglio  distrettuale  di
disciplina, che e' competente, in via esclusiva, per  ogni  ulteriore
atto procedimentale. 
  5. Il regolamento per il procedimento e' approvato dal CNF, sentiti
gli organi circondariali. 
                               Art. 51 
 
 
            Procedimento disciplinare e notizia del fatto 
 
  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati  dalla
legge o dalla deontologia sono sottoposte al  giudizio  dei  consigli
distrettuali di disciplina. 
  2. E'  competente  il  consiglio  distrettuale  di  disciplina  del
distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il  praticante  oppure  del
distretto nel cui territorio e' stato compiuto il  fatto  oggetto  di
indagine o di giudizio disciplinare. In  ogni  caso,  si  applica  il
principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione
della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58. 
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e'
comunque  acquisita.  L'autorita'  giudiziaria  e'  tenuta   a   dare
immediata notizia al  consiglio  dell'ordine  competente  quando  nei
confronti di un iscritto: 
    a) e' esercitata l'azione penale; 
    b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; 
    c) sono effettuati perquisizioni o sequestri; 
    d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio. 
                               Art. 52 
 
 
                      Contenuto della decisione 
 
  1. Con la decisione  che  definisce  il  procedimento  disciplinare
possono essere deliberati: 
    a) il proscioglimento, con  la  formula:  «non  esservi  luogo  a
provvedimento disciplinare»; 
    b)  il  richiamo  verbale,  non  avente  carattere  di   sanzione
disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; 
    c) l'irrogazione di una  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari:
avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio  della  professione
da due mesi a cinque anni, radiazione. 
                               Art. 53 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'avvertimento puo' essere deliberato quando il fatto contestato
non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non  commetta
altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare  l'incolpato
che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche  e
di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica  quando  la
gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita',  i  precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono  a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione. 
  3.   La    sospensione    consiste    nell'esclusione    temporanea
dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica  per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura. 
  4. La radiazione  consiste  nell'esclusione  definitiva  dall'albo,
elenco o registro e impedisce l'iscrizione a  qualsiasi  altro  albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62.  La
radiazione  e'  inflitta  per  violazioni  molto  gravi  che  rendono
incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. 
                               Art. 54 
 
 
                   Rapporto con il processo penale 
 
  1. Il procedimento  disciplinare  si  svolge  ed  e'  definito  con
procedura e con valutazioni  autonome  rispetto  al  processo  penale
avente per oggetto i medesimi fatti. 
  2. Se, agli effetti della decisione,  e'  indispensabile  acquisire
atti e notizie  appartenenti  al  processo  penale,  il  procedimento
disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La
durata della sospensione non puo'  superare  complessivamente  i  due
anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione. 
  3. Se dai fatti  oggetto  del  procedimento  disciplinare  emergono
estremi di un reato procedibile  d'ufficio,  l'organo  procedente  ne
informa l'autorita' giudiziaria. 
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio
della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e'
computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare  della
sospensione dall'esercizio della professione. 
                               Art. 55 
 
 
                     Riapertura del procedimento 
 
  1.  Il  procedimento  disciplinare,  concluso   con   provvedimento
definitivo, e' riaperto: 
    a) se e' stata inflitta una  sanzione  disciplinare  e,  per  gli
stessi  fatti,  l'autorita'  giudiziaria  ha   emesso   sentenza   di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'  l'incolpato  non
lo ha commesso. In tale caso  il  procedimento  e'  riaperto  e  deve
essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare; 
    b) se e'  stato  pronunciato  il  proscioglimento  e  l'autorita'
giudiziaria ha emesso sentenza di  condanna  per  reato  non  colposo
fondata su fatti rilevanti per l'accertamento  della  responsabilita'
disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio  distrettuale
di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono  liberamente  valutati
nel procedimento disciplinare riaperto. 
  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a  richiesta
dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario. 
  3. Per  la  riapertura  del  procedimento  e  per  i  provvedimenti
conseguenti e' competente il consiglio distrettuale di disciplina che
ha emesso la decisione,  anche  se  sono  state  emesse  sentenze  su
ricorso. Il giudizio e' affidato a una sezione diversa da quella  che
ha deciso. 
                               Art. 56 
 
 
                Prescrizione dell'azione disciplinare 
 
  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei  anni  dal
fatto. 
  2.  Nel  caso  di  condanna  penale  per  reato  non  colposo,   la
prescrizione per la riapertura del giudizio  disciplinare,  ai  sensi
dell'articolo 55, e' di due anni dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza penale di condanna. 
  3. Il termine della prescrizione e' interrotto con la comunicazione
all'iscritto della notizia dell'illecito. Il  termine  e'  interrotto
anche dalla notifica della decisione del  consiglio  distrettuale  di
disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.  Da  ogni
interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se
gli atti interruttivi sono  piu'  di  uno,  la  prescrizione  decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma
1 puo' essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il  tempo
delle eventuali sospensioni. 
                               Art. 57 
 
 
                      Divieto di cancellazione 
 
  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal  giorno  dell'invio
degli atti al consiglio distrettuale di disciplina  non  puo'  essere
deliberata la cancellazione dall'albo. 
                               Art. 58 
 
 
                 Notizia di illecito disciplinare e 
                 fase istruttoria pre-procedimentale 
 
  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente
del consiglio distrettuale di disciplina  provvede  senza  ritardo  a
iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti
relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il  nome
dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di  manifesta
infondatezza  ne  richiede   al   consiglio   l'archiviazione   senza
formalita'. 
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non  ritenga  di
disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa
la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore,
scelto tra i consiglieri iscritti  a  un  ordine  diverso  da  quello
dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile  della
fase istruttoria  pre-procedimentale;  egli  comunica  senza  ritardo
all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, fornendogli  ogni  elemento  utile  e  invitandolo  a
formulare per iscritto le proprie osservazioni  entro  trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione, e provvede a  ogni  accertamento
di natura istruttoria nel termine di sei mesi  dall'iscrizione  della
notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. 
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore  propone
al  consiglio  distrettuale  di  disciplina  richiesta  motivata   di
archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando
il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera  senza
la presenza del consigliere istruttore, il quale non puo' fare  parte
del collegio giudicante. 
  4. Il provvedimento di archiviazione  e'  comunicato  al  consiglio
dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, all'iscritto e al
soggetto dal quale e' pervenuta la notizia di illecito. 

Capo II

Procedimento

                               Art. 59 
 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Il procedimento disciplinare e' regolato dai  seguenti  principi
fondamentali: 
    a) qualora il consiglio distrettuale  di  disciplina  approvi  il
capo d'incolpazione, ne da' comunicazione all'incolpato e al pubblico
ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 
      1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione: 
        1.1)  delle   generalita'   dell'incolpato   e   del   numero
cronologico attribuito al procedimento; 
        1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se
gli addebiti sono piu' di uno  gli  stessi  sono  contraddistinti  da
lettere o da numeri; 
        1.3) della data  della  delibera  di  approvazione  del  capo
d'incolpazione; 
      2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di  venti  giorni  dal
ricevimento  della  stessa,  ha  diritto  di  accedere  ai  documenti
contenuti nel fascicolo, prendendone  visione  ed  estraendone  copia
integrale;  ha  facolta'  di  depositare  memorie,  documenti  e   di
comparire avanti al  consigliere  istruttore,  con  l'assistenza  del
difensore eventualmente nominato, per essere sentito  ed  esporre  le
proprie difese. La data per l'interrogatorio e' fissata  subito  dopo
la scadenza  del  termine  concesso  per  il  compimento  degli  atti
difensivi ed e' indicata nella comunicazione; 
    c) decorso il termine  concesso  per  il  compimento  degli  atti
difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle
difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al  consiglio
distrettuale di  disciplina  di  disporre  la  citazione  a  giudizio
dell'incolpato; 
    d) la citazione  a  giudizio  deve  essere  notificata,  a  mezzo
dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi  prima  della
data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il  quale
ha facolta' di presenziare all'udienza dibattimentale.  La  citazione
contiene: 
      1) le generalita' dell'incolpato; 
      2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con
le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono piu' di  uno
essi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 
      3)  l'indicazione  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della
comparizione avanti il consiglio distrettuale di  disciplina  per  il
dibattimento,  con  l'avvertimento  che   l'incolpato   puo'   essere
assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non
dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilita' a comparire,
si procedera' in sua assenza; 
      4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti  e
di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle  circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti  devono  essere
compiuti entro il termine di sette giorni prima  della  data  fissata
per il dibattimento; 
      5) l'elenco dei testimoni  che  il  consiglio  distrettuale  di
disciplina intende ascoltare; 
      6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario; 
    e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di  produrre
documenti, di interrogare o far  interrogare  testimoni,  di  rendere
dichiarazioni e,  ove  lo  chieda  o  vi  acconsenta,  di  sottoporsi
all'esame del consiglio distrettuale di  disciplina;  l'incolpato  ha
diritto ad avere la parola per ultimo; 
    f) nel  dibattimento  il  consiglio  distrettuale  di  disciplina
acquisisce i documenti prodotti  dall'incolpato;  provvede  all'esame
dei testimoni e, subito dopo,  all'esame  dell'incolpato  che  ne  ha
fatto richiesta o che vi ha acconsentito;  procede,  d'ufficio  o  su
istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale
ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti; 
    g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli
atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria
e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti  e
le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito  disciplinare  e  i
verbali   di   dichiarazioni   testimoniali   redatti    nel    corso
dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi  motivo
in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove  la  persona
dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento; 
    h) terminato  il  dibattimento,  il  presidente  ne  dichiara  la
chiusura  e  da'  la  parola  al  pubblico  ministero,  se  presente,
all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che  si  svolge
nell'ordine di cui  alla  presente  lettera;  l'incolpato  e  il  suo
difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi; 
    i)  conclusa  la  discussione,  il  consiglio   distrettuale   di
disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza
del  pubblico  ministero,  dell'incolpato  e   del   suo   difensore,
procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente;  in  caso
di parita', prevale il voto di quest'ultimo; 
    l) e' data immediata  lettura  alle  parti  del  dispositivo  del
provvedimento.  Il  dispositivo  contiene  anche  l'indicazione   del
termine per l'impugnazione; 
    m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata  entro
il  termine  di  trenta  giorni,   decorrente   dalla   lettura   del
dispositivo;  copia  integrale  del   provvedimento   e'   notificata
all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il  quale  l'incolpato
e' iscritto, al pubblico ministero e al  procuratore  generale  della
Repubblica presso la corte d'appello del distretto  ove  ha  sede  il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il  provvedimento.
Nel caso di decisioni complesse, il termine  per  il  deposito  della
motivazione puo' essere aumentato fino al doppio,  con  provvedimento
inserito nel dispositivo della decisione; 
    n) per quanto  non  specificatamente  disciplinato  dal  presente
comma, si applicano le norme  del  codice  di  procedura  penale,  se
compatibili. 
                               Art. 60 
 
 
                        Sospensione cautelare 
 
  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o  dal
tirocinio  puo'  essere  deliberata  dal  consiglio  distrettuale  di
disciplina competente per  il  procedimento,  previa  audizione,  nei
seguenti  casi:  applicazione  di  misura   cautelare   detentiva   o
interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata  in
sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo  35
del  codice  penale,  anche  se  e'  stata  disposta  la  sospensione
condizionale della pena, irrogata con la  sentenza  penale  di  primo
grado; applicazione di misura di  sicurezza  detentiva;  condanna  in
primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374,  377,  378,
381,  640  e  646  del  codice  penale,   se   commessi   nell'ambito
dell'esercizio della professione o  del  tirocinio,  244,  648-bis  e
648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non  inferiore
a tre anni. 
  2. La sospensione cautelare puo' essere irrogata per un periodo non
superiore ad un anno  ed  e'  esecutiva  dalla  data  della  notifica
all'interessato. 
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di
sei  mesi  dalla  sua  irrogazione,  il  consiglio  distrettuale   di
disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. 
  4.  La  sospensione  cautelare  perde  altresi'  efficacia  se   il
consiglio distrettuale di disciplina delibera  non  esservi  luogo  a
provvedimento    disciplinare,    ovvero    dispone     l'irrogazione
dell'avvertimento o della censura. 
  5. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella
sua durata, d'ufficio o su  istanza  di  parte,  qualora,  anche  per
circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. 
  6. Contro la  sospensione  cautelare  l'interessato  puo'  proporre
ricorso avanti il CNF  nel  termine  di  venti  giorni  dall'avvenuta
notifica nei  modi  previsti  per  l'impugnazione  dei  provvedimenti
disciplinari. 
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina  da'  immediata  notizia
del  provvedimento  al  consiglio  dell'ordine  presso  il  quale  e'
iscritto l'avvocato affinche' vi dia esecuzione. 
                               Art. 61 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni  dal  deposito  della  sentenza,
avanti  ad  apposita  sezione   disciplinare   del   CNF   da   parte
dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilita',  e,  per
ogni  decisione,  da  parte  del  consiglio  dell'ordine  presso  cui
l'incolpato e' iscritto,  del  procuratore  della  Repubblica  e  del
procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha  sede
il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. 
  2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al  procuratore
generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione
incidentale entro venti giorni dalla notifica. 
  3.  La  proposizione  del   ricorso   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento. 
                               Art. 62 
 
 
                             Esecuzione 
 
  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non
impugnata e' immediatamente esecutiva. 
  2. Le sospensioni e le  radiazioni  decorrono  dalla  scadenza  del
termine   dell'impugnazione,   per   le   decisioni   del   consiglio
distrettuale di disciplina, o dal  giorno  successivo  alla  notifica
della sentenza all'incolpato.  L'incolpato  e'  tenuto  ad  astenersi
dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessita'  di
alcun ulteriore avviso. 
  3. Per l'esecuzione  della  sanzione  e'  competente  il  consiglio
dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato. 
  4.  Il  presidente  del  consiglio   dell'ordine,   avuta   notizia
dell'esecutivita' della sanzione,  verifica  senza  indugio  la  data
della  notifica   all'incolpato   della   decisione   del   consiglio
distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di  raccomandata  con
avviso di  ricevimento,  una  comunicazione  nella  quale  indica  la
decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione. 
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o  la
sospensione cautelare, di esse e' data comunicazione senza indugio ai
capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede  il  consiglio
dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti  dei  consigli
dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e
registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso. 
  6. Copia della comunicazione  e'  affissa  presso  gli  uffici  del
consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione. 
  7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare  ovvero
che pronuncia il proscioglimento e' divenuta definitiva e riguarda un
iscritto di  un  altro  ordine,  il  consigliere  segretario  ne  da'
comunicazione all'ordine di appartenenza,  trasmettendo  copia  della
decisione. 
  8. Qualora sia stata  irrogata  la  sanzione  della  sospensione  a
carico di un iscritto, al  quale  per  il  medesimo  fatto  e'  stata
applicata  la  sospensione  cautelare,   il   consiglio   dell'ordine
determina  d'ufficio  senza  ritardo  la  durata  della  sospensione,
detraendo il periodo di sospensione cautelare gia' scontato. 
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e  8,  l'estratto  della  delibera
contenente  il  termine  finale  della  sanzione  e'   immediatamente
notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui  al  comma
5. 
  10. Il professionista radiato puo' chiedere  di  essere  nuovamente
iscritto decorsi  cinque  anni  dall'esecutivita'  del  provvedimento
sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza  di
tale termine. 
                               Art. 63 
 
 
                      Poteri ispettivi del CNF 
 
  1. Il CNF puo' richiedere ai consigli  distrettuali  di  disciplina
notizie relative  all'attivita'  disciplinare  svolta;  puo'  inoltre
nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti  nell'albo  speciale
per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori  per
il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali  di
disciplina  quanto  all'esercizio  delle  loro  funzioni  in  materia
disciplinare.  Gli  ispettori  possono  esaminare  tutti  gli   atti,
compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli  ispettori
redigono e  inviano  al  CNF  la  relazione  di  quanto  riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il CNF puo' disporre la decadenza
dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente
decaduto subentra il primo dei non eletti. 
  2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati  per  quanto
riguarda i procedimenti in corso presso  i  consigli  dell'ordine  di
appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49. 

Titolo VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 64 
 
 
                Delega al Governo per il testo unico 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF,
uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di  riordino
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  professione   forense,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) accertare la vigenza attuale  delle  singole  norme,  indicare
quelle  abrogate,  anche  implicitamente,  per  incompatibilita'  con
successive disposizioni, e quelle che, pur  non  inserite  nel  testo
unico, restano in vigore; allegare  al  testo  unico  l'elenco  delle
disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate; 
    b)  procedere  al  coordinamento  del  testo  delle  disposizioni
vigenti  apportando,   nei   limiti   di   tale   coordinamento,   le
modificazioni  necessarie  per  garantire  la   coerenza   logica   e
sistematica  della  disciplina,  anche  al   fine   di   adeguare   e
semplificare il linguaggio normativo. 
  2.  Al  fine  di  consentire  una  contestuale  compilazione  delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti  la  professione
di avvocato, il Governo e'  autorizzato,  nella  adozione  del  testo
unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia
legislative sia regolamentari vigenti. 
  3. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 65 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  previsti
nella  presente  legge,  si  applicano  se  necessario  e  in  quanto
compatibili le  disposizioni  vigenti  non  abrogate,  anche  se  non
richiamate. 
  2. Il CNF ed i  consigli  circondariali  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  sono  prorogati  fino  al  31
dicembre dell'anno successivo alla medesima data. 
  3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati  gia'  iscritti  agli
albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
restano ferme le disposizioni  dell'articolo  3,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  gennaio  1934,  n.  36,  e  successive
modificazioni. 
  4. L'incompatibilita' di cui all'articolo  28,  comma  10,  tra  la
carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Il codice deontologico e' emanato entro il termine massimo di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF  vi
provvede  sentiti  gli  ordini  forensi  circondariali  e  la   Cassa
nazionale di  previdenza  e  assistenza  forense  in  relazione  alle
materie di interesse  di  questa.  L'entrata  in  vigore  del  codice
deontologico  determina  la  cessazione  di  efficacia  delle   norme
previgenti anche se non specificamente abrogate. Le  norme  contenute
nel  codice  deontologico  si   applicano   anche   ai   procedimenti
disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu'
favorevoli per l'incolpato. 
                               Art. 66 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1.  La  disciplina  in  materia  di  prescrizione  dei   contributi
previdenziali di cui all'articolo 3 della legge  8  agosto  1995,  n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense. 
                               Art. 67 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  recate  dalla  presente  legge  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino