

Vilipendio delle Forze Armate: si può procedere solo in presenza di autorizzazione del Ministro
Delitti contro la personalità interna dello Stato – Giurisprudenza
Tribunale di Genova in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Lucia Vignale, Sentenza del 12/01/2009 (depositata il 14/01/2009), n. D50/09.
N. 01495/06 R. G. notizie di reato
N. 00208/08 R. G. dibattimento
Sentenza N. D50/09 del 12/01/2009
Depositata in Cancelleria il 14/01/2009
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO:
xxxxxx residente a xxxxxx
Domicilio dichiarato presso la propria abitazione sita a xxxxxx
Assistito e difeso di fiducia dall’avv. S. Bottiglieri del foro di Genova
LIBERO CONTUMACE
IMPUTATO
I) del reato p. e p. dall’art. 290 c.p. per aver vilipeso le Forze Armate pronunciando in pubblico le frasi: “tutti i Carabinieri sono delle merde, i Genovesi sono delle merde come i Carabinieri”.
In Genova il 9.1.2006.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per assenza della causa di procedibilità.
La difesa si associa alle conclusione del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 4.7.2007, notificato all’imputato e al suo difensore rispettivamente il 18.8.2007 e il 27.8.2007, il P.M. dispose che xxxxxx fosse citato a Giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 290 c.p..
All’odierna udienza, svoltasi nella contumacia dell’imputato, (non comparso senza addurre alcun impedimento) il P.M., invitato dal Giudice a produrre l’Autorizzazione del Ministro per la Giustizia necessaria ai fini della procedibilità, ha riferito che tale autorizzazione non compariva in atti.
xxxxxx è accusato di aver vilipeso le Forze Armate dello Stato (ed in specie l’Arma dei Carabinieri) pronunciando in pubblico la seguente frase “tutti i Carabinieri sono delle merde, i genovesi dono delle merde come i Carabinieri”.
Tale condotta può astrattamente integrare il reato di cui all’art. 290 c.p. che tuttavia, ex art. 313 comma 3 c.p.p. è procedibile solo in presenza di autorizzazione del Ministro della Giustizia. Poiché tale autorizzazione non è stata concessa, non resta che pronunciare sentenza ex art. 529 c.p.p. perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica Visto l’art. 529 c.p.p. e l’art. 313 c.p.
DICHIARA
Non doversi procedere in relazione al reato ascritto a xxxxxx perchè l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di autorizzazione Giustizia.
Genova, 12.1.2009
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Vignale