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D.lgs 01/03/2018 n° 21, G.U. 22/03/2018

 

Riserva di codice: in Gazzetta il principio di riserva di codice nella materia penale per una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni

E’stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”, in vigore dal 6 aprile.

Viene in questo modo attuato il principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, conseguentemente, della effettività della funzione rieducativa della pena, da attuare mediante l’inserimento all’interno del codice di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore, che abbiano ad oggetto la tutela di beni di rilievo costituzionale.

Sono trasposte nel codice penale, in particolare:
il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione;
le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle – donne e dei bambini vittime di violenza familiare;
le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi;
il delitto in materia di doping;
le disposizioni che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, dolosa, colposa e preterintenzionale;
le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento di pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave a tale scopo utilizzata;
le norme speciali che combattono il traffico di organi umani;
la disciplina relativa alla discriminazione razziale etnica nazionale e religiosa;
il delitto di traffico illecito di rifiuti;
il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione;
il delitto di trasferimento fraudolento di valori (c.d. intestazione fittizia dei beni);
le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo;
le attenuanti collegate alla dissociazione;
l’aggravante del reato transazionale che opera tutte le volte in cui un certo reato, punito con la pena superiore a 4 anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più Paesi.

Attraverso tale intervento legislativo si vuole limitare la proliferazione legislativa penale, rimettendo al centro del sistema penale il codice penale, con un maggiore attaccamento tra il bene giuridico tutelato e la sanzione penale prevista per la condotta che lo abbia pregiudicato.

 

S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri