Cass. Penale, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 3820 Non è ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., se la cancelleria del giudice a quo omette di indicare il nome di colui che l’ha presentato. Infatti, come risulta chiaramente dall’art. 582, co. 1, c.p.p., richiamato dalla disposizione relativa ai casi di inammissibilità, «Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, […]». |