giovedì, 18 Aprile, 2024
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«L’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata». Le Sezioni Unite, con la sen. 26 ottobre 2016, n. 8825, hanno sciolto il nodo sull’ammissibilità delle impugnazioni “estrinsecamente prive di specificità”, ridimensionando l’approccio del favor impugnationis. Il 23 febbraio sono state depositate le motivazioni.


Nel caso di specie, l’impugnante aveva appellato una sentenza del Tribunale di Parma contestando l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., formulando una generica richiesta di ricalcolo della pena. Ad avviso della Corte d’Appello di Bologna, la richiesta non era argomentata adeguatamente; pertanto, l’appello viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p. La difesa, dunque, ricorreva per cassazione contro l’ordinanza che dichiarava l’inammissibilità.

Un’interpretazione sistematica dell’art. 591 c.p.p. permette di concludere che sono interessati dalla novità giurisprudenziale sia l’appello sia il ricorso per cassazione. L’articolo, infatti, è collocato nel Titolo I, Libro IX, del codice, dedicato in termini generali alle «Impugnazioni». Questa parte del codice rappresenta «il superamento del principio di libertà delle forme che caratterizzava il previgente codice di rito del 1930, nel quale, tra l’altro, il momento della presentazione dell’impugnazione era separato da quello della presentazione dei motivi». Il giudice di legittimità, insomma, cerca di restituire all’appello l’originaria impostazione formalistica, introdotta dal Legislatore per «garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative dilatorie».

Il difetto di specificità dei motivi preclude certamente ogni esame nel merito, ma può andare a diretto pregiudizio della difesa, dal momento che non permette nemmeno la rilevazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. «L’inammissibilità dell’impugnazione», spiega la Corte, «deve essere considerata, infatti, una categoria unitaria, nell’ambito di un sistema contraddistinto dal principio dispositivo».

L’orientamento più permissivo partiva dal favor impugnationis e dal minore rigore richiesto all’appello in considerazione delle differenze di questo con il ricorso per cassazione. Solo l’impugnazione «intrinsecamente priva di specificità» era inammissibile, nel caso dell’appello, e ciò rendeva quasi superflua l’esplicitazione della correlazione tra richiesta e ragioni poste a suo fondamento. Si pensava, in altri termini, che la devoluzione al giudice d’appello, dotato di piena cognizione del caso, “compensasse” in qualche modo le lacune dell’atto di appello; situazione che, evidentemente, non si verifica con il giudice di Cassazione.

Le Sezioni Unite rifiutano questa differenza di trattamento, sostenendo che il principio del favor impugnationis operi esclusivamente all’interno dei limiti codicistici (artt. 581, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, c.p.p.). La piena cognizione, garantita dal principio devolutivo, è possibile solo se vengono fornite ragioni sufficienti e non strumentali a scopi dilatori. L’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione, dunque, «è direttamente proporzionale alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata», integrando un modello di motivazione coerente con i requisiti della sentenza ex art. 546 c.p.p.

Sezioni Unite Penali, sen. 26 ottobre 2017, n. 8825

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